IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e  successive
modificazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e  delle  misure
di  prevenzione,   nonche'   nuove   disposizioni   in   materia   di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136»; 
  Visto l'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n.
190,  concernenti  l'istituzione  presso  le   prefetture -   Ufficio
territoriale del Governo di un elenco dei  fornitori,  prestatori  di
servizi  ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a   tentativi   di
infiltrazione mafiosa operanti nei  settori  esposti  maggiormente  a
rischio; 
  Visto l'art. 1, comma 56, della legge n. 190 del 2012, che  demanda
ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta
dei Ministri per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,
dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e
dello  sviluppo  economico,  la  definizione  delle   modalita'   per
l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e  diffusione  di  informazioni  da  parte  di  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
aprile 2013, recante: «Modalita' per l'istituzione e  l'aggiornamento
degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed  esecutori  non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa,  di  cui  all'art.  1,
comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che ha modificato la disciplina dell'elenco dei fornitori, prestatori
di  servizi  ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a  rischio  di
inquinamento mafioso, operanti nei settori esposti a maggior rischio,
istituito presso le Prefetture - Uffici territoriali del  Governo  ai
sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6  novembre  2012,
n. 190; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2014, n.  193,  recante:  «Regolamento  recante  disposizioni
concernenti le modalita' di funzionamento, accesso,  consultazione  e
collegamento con il CED, di cui all'art.  8  della  legge  1°  aprile
1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica  della  documentazione
antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo  6
settembre 2011, n. 159»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante:
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 
  Ritenuta la  necessita'  di  modificare  il  predetto  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, alla luce delle
disposizioni introdotte dall'art. 29  del  decreto-legge  n.  90  del
2014; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  prof.  Claudio  De  Vincenti  e'  stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Sulla proposta dei Ministri per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, dell'interno, della giustizia, delle  infrastrutture
e dei trasporti e dello sviluppo economico. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
              del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  18  aprile
2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'art. 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei  casi
di cui all'art. 1, comma 52, della legge, la stipula,  l'approvazione
o l'autorizzazione di contratti e  subcontratti  relativi  a  lavori,
servizi  e  forniture  pubblici,  sono  subordinati,  ai  fini  della
comunicazione    e    dell'informazione    antimafia     liberatoria,
all'iscrizione dell'impresa nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco  e'
soggetta alle seguenti condizioni: 
    a) l'assenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia; 
    b) l'assenza di  eventuali  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
tendenti a condizionare le scelte e gli  indirizzi  dell'impresa,  di
cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia.»; 
  b) dopo l'art. 3, e' inserito il seguente:  «Art.  3-bis  (Obblighi
dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice  antimafia).
- 1. La consultazione dell'elenco,  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'art. 7, e' la  modalita'  obbligatoria  attraverso  la  quale  i
soggetti di cui all'art. 83,  commi  1  e  2,  del  Codice  antimafia
acquisiscono la comunicazione  e  l'informazione  antimafia  ai  fini
della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e
subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture  pubblici  aventi
ad oggetto le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, indipendentemente
dal loro  valore.  Per  i  soggetti  non  censiti  nella  Banca  dati
nazionale unica  e  che  abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione
nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92, commi 2
e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all'art. 83,
commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati  nazionale
unica. 
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della legge, i  soggetti  di
cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono,  con
le modalita' previste dal comma 1, la documentazione antimafia  anche
in relazione ad attivita' diverse da quelle per  le  quali  e'  stata
disposta, permanendo  le  condizioni  relative  ai  soggetti  e  alla
composizione del capitale sociale. 
  3. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia
comunicano,  per  via  telematica,  alla  Prefettura  competente  gli
estremi  identificativi  delle  imprese  nei  cui   confronti   hanno
acquisito la documentazione  antimafia  attraverso  la  consultazione
dell'elenco»; 
  c) all'art. 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai  sensi
dell'art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge l'iscrizione  nell'elenco
tiene luogo della documentazione antimafia: 
    a)  per  l'esercizio  delle  attivita'  per  cui   l'impresa   ha
conseguito l'iscrizione; 
    b) ai  fini  della  stipula,  approvazione  o  autorizzazione  di
contratti o subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle  per
le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco.»; 
  d) all'art. 8, comma 3,  le  parole  «di  cui  all'art.  6-bis  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'art. 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50».